La sindrome bipolare non deve ostacolare la frequentazione con i figli. Tribunale di Velletri, sent. 18 gennaio 2018 n. 74
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Nella determinazione delle modalità di frequentazione delle figlie minori con la madre, il Tribunale di merito, disponendo la CTU, accerta l'esistenza della patologia c.d. disturbo bipolare di livello 1 nella donna. Ciò avvalorerebbe la richiesta del padre delle bambine che ne richiede l'affidamento esclusivo con disposizione delle modalità di visita della madre alle piccole, che già vivevano con lui da oltre tre anni dopo la separazione. In più rilevante è l'ascolto di una delle bambine, che dichiara di voler vivere con il papà. Il tribunale invece accerta che la mamma è disposta ad essere aiutata e sostenuta, anche con l'aiuto di una baby sitter, ad occuparsi delle figlie, e dispone in tal senso la frequentazione, ritenendo fondamentale nel precipuo interesse delle minori, che le stesse possano riallacciare il rapporto con la madre.
autore: Zadnik Francesca
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