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Le autorità non hanno salvaguardato il diritto di visita in concreto, in violazione dell'art. 8 della Convenzione. Corte EDU 30 maggio 2017

Giovedì, 28 Dicembre 2017
Giurisprudenza | Affidamento dei figli
Corte EDU, Fourth Section, 30 maggio 2017, Onodi vs. Hungary per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il ricorrente lamentava che le sue istanze dirette a conservare i rapporti con la figlia minore erano rimaste inevase nel corso del tempo.
Lamentava inoltre il comportamento ostruzionistico e manipolatorio in danno della figlia tenuto dalla ex moglie.
Il lungo contenzioso giudiziario presso le corti interne ungheresi non aveva consentito l'effettivo esercizio del diritto alla vita privata e familiare. 
Le autorità interne si erano limitate a riscontrare che gli incontri con la figlia minore non potevano avere luogo, limitando di fatto il diritto di vista del padre e assecondando il comportamento non cooperativo e la violazione degli  accordi assunti dai genitori in sede di divorzio.
In tema di esercizio del diritto di visita, sono inadeguate le sole sanzioni pecuniarie per punire il comportamento ostruzionistico del genitore, rendendosi necessarie tutte le misure di sostegno atte a riconnettere il genitore escluso con il figlio.
La Corte ritiene vi sia stata violazione dell'art. 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare).

autore: Fossati Cesare