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Disapplicato il decreto attuativo della legge Cirinnà n° 5 2017, ove dispone che venga rimosso il doppio cognome per i soggetti in unioni civili. Tribunale di Lecco - Sez prima, sent. 4 aprile 2017

Venerdì, 21 Aprile 2017
Giurisprudenza | Unioni civili | Merito
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Due donne sposate con unione riconosciuta dopo l'avvento della l. Cirinnà facevano apporre, in linea con le disposizioni della legge sulle unioni civili ex art. 10 , il cognome di entrambe alla figlia. Nel gennaio 2017 il Governo però revoca questa possibilità, imponendo agli ufficiali di stato civile di cancellare entro un termine perentorio tutti i doppi cognomi apposti in virtù della disposizione Cirinnà. Le due donne sono costrette a ricorrere al Tribunale per evitare che il doppio cognome di loro figlia venga cancellato dai registri dello stato civile.
Il giudice di Lecco da loro ragione, disapplicando il decreto attuativo poichè " ... l'art. 3, comma 8 del D.Lgs.vo n. 5/2017 nella parte in cui ha disposto che l'ufficiale dello Stato Civile annulli le annotazione effettuate in esecuzione del DPCM 144/2016 si pone in contrasto con i principi del diritto comunitario ex art 8 CEDU e che tanto è sufficiente per giustificare la disapplicazione del citato art. 4, comma 2 del D.Lgs.vo n. 5/2017. È noto infatti che il giudice nazionale, nel rispetto del principio del primato del diritto dell'Unione, è libero, da un lato, di adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione e, dall'altro, di disapplicare, di propria iniziativa, una disposizione legislativa nazionale, anche posteriore, che egli ritenga contraria allo stesso diritto UE, ivi comprese le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali UE, che è equiparata ai Trattati, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale."

autore: Zadnik Francesca