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Per l'assegnazione della casa familiare rileva esclusivamente l'interesse del figlio, non del genitore. Cassazione, sent. del 14 marzo 2017 n° 6550

Cassazione, sent. del 14 marzo 2017 n° 6550 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La Corte ha confermato come, a prescindere dalla costituzione di convivenza more uxorio, la casa familiare non possa essere assegnata all'ex moglie, sebbene questa vi risiedesse con il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Il giovane viveva però di fatto da solo nell'abitazione, in quanto la madre si era trasferita a casa del nuovo compagno, pur mantenendo la residenza nell'ex casa familiare.
La donna proprietaria di un buon patrimonio immobiliare e titolare di azienda s.r.l., era pertanto perfettamente in grado di reperire altra idonea abitazione. L'interesse del figlio di permanere nell'immobile non era comunque stato mai dimostrato adeguatamente.
Pertanto il ricorso della donna per ottenere l'assegnazione dell'ex casa familiare viene rigettato con condanna della donna alle spese del giudizio.

autore: Zadnik Francesca