Claudio Cecchella. Il rito camerale delle controversie di famiglia dopo la riforma della filiazione.
Cecchella. Il rito camerale delle controversie di famiglia |
1. Il rito
camerale come rito generale delle controversie di famiglia
L'art. 38 disp.
att. c.c., nel suo tenore originario affidava il processo innanzi al
tribunale per i minorenni al rito camerale, per chiara previsione
della norma.
Innanzi al
tribunale ordinario, invece, in relazione alle competenze
originariamente attribuite, i riti erano variabili: il rito sommario
nella fase introduttiva sino al provvedimento interinale e nella fase
successiva il rito a cognizione piena nelle forme ordinarie per i
procedimenti di separazione e divorzio o per la tutela del contributo
di mantenimento del figlio (oggi art. 316 – bis, 2° comma,
c.c.), il rito camerale per i procedimenti per la revoca e modifica
delle sentenze di separazione e divorzio (art. 710 c.p.c. e art. 9,
1° comma, legge n. 898 del 1970) e per i procedimenti de
potestate (oggi di responsabilità genitoriale, art 336 c.c.),
sino ad un rito a cognizione piena ordinario, per le azioni di stato,
a tutela dei crediti per le spese straordinarie, alla pensione di
reversibilità o alla quota del tfr, con peculiarità particolari per
il giudizio di divisione, a seguito dello scioglimento della
comunione patrimoniale tra coniugi.
Una diaspora di
riti e competenze irragionevole per la unicità della materia e oltre
tutto foriera di discriminazioni, se i figli nati nel matrimonio
potevano godere della tutela, anche anticipatoria e cautelare, più
garantistica del rito ordinario, mentre i figli nati fuori dal
matrimonio, in prevalenza quella camerale autosufficiente, priva di
regole e irriducibile ad una tutela interinale e anticipatoria.
L'art. 96, 1°
comma , lett c), del d. lgs. n. 154 del 2013, di riforma della
disciplina della filiazione, non ha migliorato questo assetto e anzi
ha novellato l'art. 38 cit., con una soluzione che rovescia
sull'interprete dubbi, anziché risolverli.
L'attuale
dizione ("Nei procedimenti in materia di affidamento e di
mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile") abroga
apparentemente l'originario collegamento del Tribunale per i
minorenni con il rito camerale per destinarlo solo ai procedimenti in
materia di affidamento e di mantenimento dei minori: una apparente
opzione restrittiva, rispetto al recente passato1.
Anche l'ultimo
comma appare tecnicamente incerto ("Fermo restando quanto
previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in
ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero"):
la disposizione sembra collegata esclusivamente al comma che precede.
L'interprete ha
l'ingrato compito di suggerire certezze, comporre le tessere del
puzzle.
La lettura più
convincente del combinato disposto, ferma restando la diversità
delle competenze tra tribunale per i minorenni e tribunale ordinario,
è quella di una generalizzazione del rito camerale come rito delle
controversie di famiglie.
Il secondo comma
non si collega, infatti, esclusivamente al comma che precede. Pone
una regola di carattere generale, alla pari della competenza del
Tribunale ordinario, ogni qual volta non sia contemplata
espressamente una competenza speciale del tribunale per i minorenni.
Tutto viene generalizzato sul modello delle forme della volontaria
giurisdizione, il rito camerale appunto, prestato alla controversia
sui diritti del minore, salvo deroga espressa, come nel caso dei
procedimenti per separazione e divorzio in primo grado di giudizio e
le azioni di stato2.
1
Cfr. in termini, Graziosi, Una buona novella di fine legislatura:
tutti i "figli" hanno eguali diritti, dinanzi al tribunale
ordinario, in Fam e dir., 2013, 263 e ss.
2
Conf, Tommaseo, I profili processuali della riforma della
filiazione, in Fam. e dir., 2014, 526 ss.
1. Il rito camerale come rito generale delle controversie di famiglia
L'art. 38 disp. att. c.c., nel suo tenore originario affidava il processo innanzi al tribunale per i minorenni al rito camerale, per chiara previsione della norma.
Innanzi al tribunale ordinario, invece, in relazione alle competenze originariamente attribuite, i riti erano variabili: il rito sommario nella fase introduttiva sino al provvedimento interinale e nella fase successiva il rito a cognizione piena nelle forme ordinarie per i procedimenti di separazione e divorzio o per la tutela del contributo di mantenimento del figlio (oggi art. 316 – bis, 2° comma, c.c.), il rito camerale per i procedimenti per la revoca e modifica delle sentenze di separazione e divorzio (art. 710 c.p.c. e art. 9, 1° comma, legge n. 898 del 1970) e per i procedimenti de potestate (oggi di responsabilità genitoriale, art 336 c.c.), sino ad un rito a cognizione piena ordinario, per le azioni di stato, a tutela dei crediti per le spese straordinarie, alla pensione di reversibilità o alla quota del tfr, con peculiarità particolari per il giudizio di divisione, a seguito dello scioglimento della comunione patrimoniale tra coniugi.
Una diaspora di riti e competenze irragionevole per la unicità della materia e oltre tutto foriera di discriminazioni, se i figli nati nel matrimonio potevano godere della tutela, anche anticipatoria e cautelare, più garantistica del rito ordinario, mentre i figli nati fuori dal matrimonio, in prevalenza quella camerale autosufficiente, priva di regole e irriducibile ad una tutela interinale e anticipatoria.
L'art. 96, 1° comma , lett c), del d. lgs. n. 154 del 2013, di riforma della disciplina della filiazione, non ha migliorato questo assetto e anzi ha novellato l'art. 38 cit., con una soluzione che rovescia sull'interprete dubbi, anziché risolverli.
L'attuale dizione ("Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile") abroga apparentemente l'originario collegamento del Tribunale per i minorenni con il rito camerale per destinarlo solo ai procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori: una apparente opzione restrittiva, rispetto al recente passato1.
Anche l'ultimo comma appare tecnicamente incerto ("Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero"): la disposizione sembra collegata esclusivamente al comma che precede.
L'interprete ha l'ingrato compito di suggerire certezze, comporre le tessere del puzzle.
La lettura più convincente del combinato disposto, ferma restando la diversità delle competenze tra tribunale per i minorenni e tribunale ordinario, è quella di una generalizzazione del rito camerale come rito delle controversie di famiglie.
Il secondo comma non si collega, infatti, esclusivamente al comma che precede. Pone una regola di carattere generale, alla pari della competenza del Tribunale ordinario, ogni qual volta non sia contemplata espressamente una competenza speciale del tribunale per i minorenni. Tutto viene generalizzato sul modello delle forme della volontaria giurisdizione, il rito camerale appunto, prestato alla controversia sui diritti del minore, salvo deroga espressa, come nel caso dei procedimenti per separazione e divorzio in primo grado di giudizio e le azioni di stato2.
1 Cfr. in termini, Graziosi, Una buona novella di fine legislatura: tutti i "figli" hanno eguali diritti, dinanzi al tribunale ordinario, in Fam e dir., 2013, 263 e ss.
2 Conf, Tommaseo, I profili processuali della riforma della filiazione, in Fam. e dir., 2014, 526 ss.
editor: Fossati Cesare
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