Il reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c. e il limite della “sostanziale modifica” della collocazione del minore, di Sinisi e Gatto
Nota a Corte d’Appello di Lecce, Sez. Persone e Famiglia, ord. 18 maggio 2026
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L’ordinanza della Corte d’Appello di Lecce del 18 maggio 2026 affronta una questione di notevole interesse sistematico nell’ambito del nuovo rito unitario delle persone, dei minorenni e delle famiglie introdotto dalla riforma Cartabia: l’individuazione del perimetro di reclamabilità dei provvedimenti temporanei emessi nel corso del giudizio ai sensi dell’art. 473-bis.24 c.p.c.
La decisione si colloca nel solco interpretativo inaugurato dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione e offre importanti chiarimenti circa la distinzione tra provvedimenti realmente incidenti sull’affidamento e sulla collocazione del minore; provvedimenti aventi natura meramente esecutiva o amministrativa; modifiche suscettibili di reclamo e modifiche prive del requisito della “sostanzialità” richiesto dalla norma.
La pronuncia assume particolare rilevanza perché affronta una tematica estremamente frequente nel contenzioso familiare: il trasferimento della residenza anagrafica del minore e il rapporto tra tale trasferimento e il principio della bigenitorialità.
Nell’ambito di un giudizio di separazione personale, il Giudice Delegato del Tribunale di Lecce aveva autorizzato la madre a trasferire la residenza anagrafica del figlio minore nel Comune di Cavallino.
Contestualmente confermava il collocamento prevalente del minore presso la madre, modificava marginalmente il calendario delle frequentazioni paterne e disponeva consulenza tecnica d’ufficio.
Il padre proponeva reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c., sostenendo che:
- il trasferimento da Roma a Lecce fosse avvenuto originariamente senza il suo consenso;
- la distanza geografica pregiudicasse gravemente il diritto alla bigenitorialità;
- il collocamento presso la madre e i nonni materni sacrificasse il ruolo paterno;
- il decorso del tempo non potesse essere interpretato quale acquiescenza.
La madre eccepiva l’inammissibilità del reclamo osservando che il collocamento prevalente del minore a Lecce era già stato disposto con precedente ordinanza del 6 aprile 2025, tale provvedimento non era stato reclamato e l’ordinanza del 22 gennaio 2026 aveva natura esclusivamente attuativa della situazione già esistente.
Il Procuratore Generale concludeva per il rigetto del reclamo.
La Corte accoglie l’eccezione preliminare e dichiara inammissibile l’impugnazione.
La riforma Cartabia ha introdotto un sistema di impugnazione profondamente innovativo dei provvedimenti temporanei.
L’art. 473-bis.24 c.p.c. distingue due categorie:
- a) Provvedimenti emessi all’esito della prima udienza
Essi sono sempre reclamabili e si tratta dei provvedimenti temporanei e urgenti previsti dall’art. 473-bis.22 c.p.c.
- b) Provvedimenti emessi successivamente
Sono reclamabili soltanto quando introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, sostanziali modifiche dell’affidamento, quando prevedono sostanziali modifiche della collocazione del minore oppure quando dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori.
La ratio della disposizione è evidente.
Il legislatore ha inteso evitare che ogni provvedimento interlocutorio possa essere oggetto di impugnazione immediata, con conseguente paralisi del procedimento.
Al tempo stesso ha previsto un controllo immediato sulle decisioni suscettibili di incidere profondamente sulla relazione genitore-figlio.
Particolarmente significativa è la valorizzazione, da parte della Corte salentina, della recente Cass. civ., sez. I, 21 gennaio 2025, n. 1486.
Secondo la Suprema Corte, la nozione di “sostanziale modifica” non può essere interpretata in senso meramente formale. Occorre, invece, verificare se il provvedimento intervenga in modo incisivo e invasivo nella relazione tra genitori e figli, trasformandola in senso altamente peggiorativo.
L’attenzione viene dunque spostata dal contenuto nominale del provvedimento agli effetti concreti che esso produce sul rapporto familiare.
La Cassazione introduce così un criterio sostanzialistico che appare coerente con la natura personalissima degli interessi coinvolti. Non ogni variazione organizzativa giustifica il reclamo. Occorre un’incidenza effettiva sul diritto alla genitorialità. Il cuore della decisione risiede proprio nella delimitazione di tale concetto.
La Corte d’Appello osserva che il collocamento prevalente del minore presso la madre a Lecce era già stato disposto con l’ordinanza del 6 aprile 2025.
Tale provvedimento aveva determinato il luogo di vita del minore, aveva regolato le frequentazioni paterne e aveva definito l’assetto relazionale fondamentale. L’ordinanza successiva non modificava tale assetto. Essa si limitava ad autorizzare il trasferimento della residenza anagrafica e adeguare la situazione amministrativa a quella fattuale già esistente.
Di conseguenza, secondo il Collegio il trasferimento della sola residenza anagrafica non comporta alcuna modifica della collocazione del minore.
La distinzione è particolarmente importante poiché la collocazione attiene alla concreta organizzazione della vita del minore.
La residenza anagrafica rappresenta, invece, un dato amministrativo.
Le due nozioni possono coincidere, ma non sono giuridicamente sovrapponibili.
La decisione appare condivisibile sotto il profilo sistematico.
Nel diritto di famiglia attuale la residenza anagrafica identifica un rapporto amministrativo con il territorio e la collocazione individua il centro effettivo degli interessi e delle relazioni del minore.
L’interesse del minore non viene tutelato attraverso una mera iscrizione anagrafica.
Ciò che rileva è dove questi vive, chi lo accudisce quotidianamente e quale sia la concreta organizzazione della sua esistenza.
La Corte evidenzia come il trasferimento anagrafico non abbia inciso né sull’affidamento condiviso, né sulle modalità di frequentazione e né sull’esercizio della responsabilità genitoriale.
Mancava quindi il presupposto necessario per la reclamabilità.
Particolarmente interessante è il rapporto tra la decisione e il principio della bigenitorialità.
Il padre aveva sostenuto che il trasferimento a Lecce aveva compromesso il proprio rapporto con il figlio.
La Corte non nega in astratto la rilevanza della questione.
Anzi, recepisce integralmente l’insegnamento della Cassazione secondo cui possono essere reclamabili anche provvedimenti formalmente relativi alle visite che, nella sostanza, compromettano gravemente la presenza di un genitore nella vita del minore.
Tuttavia, osserva che tale effetto non derivava dall’ordinanza reclamata.
L’eventuale compressione della bigenitorialità sarebbe semmai riconducibile al precedente provvedimento che aveva stabilito il collocamento prevalente a Lecce.
Proprio perché quel provvedimento non era stato impugnato nei termini, non poteva essere indirettamente rimesso in discussione attraverso il reclamo contro una successiva autorizzazione anagrafica.
Si tratta di un passaggio centrale.
La Corte impedisce un utilizzo distorto del reclamo quale strumento di riesame tardivo di decisioni ormai consolidate.
La pronuncia valorizza il principio della stabilità dei provvedimenti temporanei.
Sebbene tali provvedimenti siano per definizione modificabili, essi producono comunque effetti processuali che non possono essere continuamente rimessi in discussione.
La Corte afferma implicitamente che il reclamo non può trasformarsi in un rimedio generalizzato, non può essere utilizzato per contestare provvedimenti ormai consolidati e deve rimanere confinato ai casi tassativamente previsti dalla legge.
L’interpretazione appare coerente con le finalità accelerative della riforma Cartabia.
Diversamente, il procedimento familiare rischierebbe di essere paralizzato da una sequenza indefinita di impugnazioni.
Uno dei passaggi più significativi dell’ordinanza è il richiamo alla giurisprudenza di legittimità secondo cui il tempo trascorso nella vita del minore non è recuperabile.
La Corte richiama l’idea che alcuni provvedimenti meritino un controllo immediato proprio perché incidono su relazioni familiari in continua evoluzione.
Le occasioni di relazione perse non possono essere restituite.
Per questa ragione il legislatore ha previsto la reclamabilità immediata dei provvedimenti realmente incidenti sull’affidamento e sulla collocazione.
Ma proprio per questo è necessario distinguere accuratamente tali provvedimenti da quelli che non alterano concretamente l’assetto relazionale.
L’ordinanza della Corte d’Appello di Lecce appare condivisibile perché distingue correttamente tra collocazione del minore e residenza anagrafica, valorizza il criterio sostanziale elaborato dalla Cassazione, impedisce l’utilizzo del reclamo quale mezzo di contestazione indiretta di provvedimenti ormai consolidati e preserva l’equilibrio tra tutela della bigenitorialità ed esigenze di stabilità processuale.
L’insegnamento che emerge è particolarmente rilevante e conferma così una lettura rigorosa e restrittiva del rimedio reclamatorio: non ogni provvedimento riguardante il minore è reclamabile ex art. 473-bis.24 c.p.c.; occorre verificare se esso determini una reale e sostanziale alterazione dell’assetto relazionale tra genitori e figli.
A cura di Stefano Sinisi e Paola Gatto
editor: Fossati Cesare
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