Reclamo ex art. 473-bis.24 cpc

Il reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c. tra tassatività dei presupposti e garanzie del contraddittorio: la Corte d’Appello di Lecce recepisce il principio enunciato dalla Cassazione n. 4979/2026

La nota di Stefano Sinisi, Ondif Lecce

Sabato, 1 Agosto 2026
Dottrina | Processo civile Sezione Ondif di Lecce
Il provvedimento della Corte d'Appello per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
apri il documento allegato apri il documento allegato
Il provvedimento di I grado per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’ordinanza della Corte d’Appello di Lecce del 2 luglio 2026 rappresenta probabilmente uno dei primi provvedimenti giurisprudenziali che applicano il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 4979 del 5 marzo 2026 in materia di reclamabilità dei provvedimenti temporanei nel processo familiare disciplinato dagli artt. 473-bis e ss. c.p.c.

L’interesse della decisione non risiede soltanto nell’esito processuale – la declaratoria di inammissibilità del reclamo – bensì nell’adesione ad una lettura rigorosa dell’art. 473-bis.24 c.p.c., volta a delimitare l’ambito dell’impugnazione e ad evitare un utilizzo distorto del mezzo di gravame.

La pronuncia in parola si colloca, infatti, nel solco di quell’orientamento che attribuisce carattere eccezionale al reclamo previsto dalla riforma Cartabia, valorizzando il principio secondo cui l’impugnabilità del provvedimento costituisce un’eccezione rispetto alla fisiologica non reclamabilità delle ordinanze istruttorie.

L’introduzione del nuovo rito unitario delle persone, dei minorenni e delle famiglie ha profondamente modificato il sistema delle impugnazioni dei provvedimenti provvisori.

L’art. 473-bis.24 c.p.c. individua tassativamente i casi nei quali è consentito il reclamo avverso le ordinanze temporanee.

Il legislatore ha inteso evitare che ogni decisione interlocutoria possa essere immediatamente sottoposta al vaglio del Giudice superiore, con evidenti ricadute sulla durata del processo e sulla stabilità dei provvedimenti adottati nell’interesse del minore.

Proprio per tale ragione, il rimedio è stato limitato alle sole ipotesi nelle quali il provvedimento produca effetti particolarmente incisivi sulla responsabilità genitoriale, sull’affidamento ovvero sulla collocazione del figlio.

Il sistema delineato dalla riforma Cartabia, dunque, è ispirato ad un delicato equilibrio tra due esigenze contrapposte: da un lato garantire un controllo immediato sui provvedimenti maggiormente incisivi; dall’altro, evitare che ogni determinazione del Giudice possa essere oggetto di impugnazione, con inevitabili effetti paralizzanti sul procedimento.

In questo contesto assume particolare rilievo l’ordinanza della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione del 05.03.2026 n. 4979/2026. La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che l’art. 473-bis.24 c.p.c. deve essere interpretato secondo una duplice prospettiva.

Il primo requisito riguarda il contenuto del provvedimento.

L’ordinanza deve incidere mediante sostanziali limitazioni della responsabilità genitoriale oppure mediante sostanziali modifiche dell’affidamento o della collocazione del minore. Non ogni modifica organizzativa, quindi, integra il presupposto per il reclamo.

Ma la Cassazione introduce un ulteriore elemento interpretativo.

Secondo la Suprema Corte, infatti, il reclamo presuppone anche che il provvedimento sia stato pronunciato all’esito di una domanda di parte, ossia in conseguenza di una specifica istanza sulla quale il giudice abbia esercitato il proprio potere decisorio.

La Corte evita, quindi, che possano essere impugnati provvedimenti aventi natura meramente ordinatoria, ricognitiva oppure conseguenti ad attività spontaneamente poste in essere dalle parti e semplicemente prese in considerazione dal giudice.

Il principio valorizza la funzione propria del reclamo quale strumento di controllo su una decisione resa nell’ambito del contraddittorio processuale e non quale mezzo generalizzato di revisione di qualsiasi iniziativa del giudice.

È proprio questo principio che viene puntualmente richiamato dalla Corte d’Appello di Lecce.

Nel caso concreto, la madre, affidataria esclusiva della minore, aveva unilateralmente trasferito la propria residenza insieme alla figlia, limitandosi successivamente a comunicare tale circostanza al Tribunale e chiedendo soltanto che venissero informati i servizi sociali competenti, senza, per altro, informare il padre.

Successivamente il Tribunale, su richiesta del curatore speciale della minore, aveva disposto il rientro presso la precedente residenza e la conseguente iscrizione scolastica.

La Corte d’Appello evidenzia come la reclamante non avesse mai proposto una vera domanda volta a modificare il collocamento della minore, né avesse richiesto l’autorizzazione al trasferimento. Ella si era limitata ad una mera comunicazione.

Da tale dato processuale il Collegio trae la conseguenza decisiva.

L’ordinanza impugnata non era stata emessa in accoglimento o rigetto di un’istanza della parte interessata, bensì costituiva una risposta del giudice ad una situazione di fatto unilateralmente determinata. Mancava pertanto uno dei presupposti individuati dalla Cassazione che, espressamente, così recita: “Si deve emanare il seguente principio di diritto: “A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 149 del 2022, nei giudizi di separazione e divorzio, il reclamo contro i provvedimenti temporanei e urgenti all’esito dell’udienza di comparizione ovvero adottati in corso di causa, che, tra l’altro, introducano “sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale” o “sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori”, come avviene quando si richieda il trasferimento all’estero di figli minori, è ammissibile sia in caso di provvedimento impugnato di accoglimento che di rigetto dell’istanza di parte”.

La Corte richiama espressamente il principio di diritto contenuto nell’ordinanza n. 4979/2026, sottolineando come debbano concorrere due requisiti, ossia la presenza di modifiche sostanziali dell’affidamento o della collocazione e la preventiva esistenza di una domanda di parte sulla quale il giudice abbia deciso.

L’assenza di entrambi i requisiti nel caso concreto determina l’inammissibilità del reclamo.

La Corte compie, pertanto, un’operazione di razionalizzazione dell’intero sistema delle impugnazioni.

La decisione impedisce che il reclamo diventi uno strumento attraverso il quale la parte possa recuperare ex post iniziative processuali mai formalmente proposte.

Se fosse ammesso il contrario, qualsiasi comunicazione depositata nel fascicolo potrebbe trasformarsi indirettamente in una domanda, con la conseguenza che ogni successiva determinazione del Giudice diverrebbe reclamabile. Una simile interpretazione svuoterebbe di significato il carattere eccezionale dell’art. 473-bis.24 c.p.c.

Ne deriva, quindi, una lettura coerente con gli artt. 24 e 111 Cost. e convenzionalmente orientata ex art. 6 CEDU par.1, poiché il diritto di difesa viene esercitato all’interno del procedimento attraverso la formulazione di specifiche istanze e non mediante semplici comunicazioni prive di contenuto decisorio.

Emerge, dunque, la necessità che ogni richiesta destinata a modificare il collocamento del minore venga formulata mediante una vera e propria istanza processuale.

La semplice comunicazione di un trasferimento di residenza, quale attività meramente informativa, non è idonea a fondare il successivo diritto al reclamo.

La diversa qualificazione produce conseguenze dirette sull’ammissibilità delle future impugnazioni.

Infine, la pronuncia contribuisce ad evitare un utilizzo dilatorio del reclamo, preservandone la funzione di rimedio straordinario destinato esclusivamente ai provvedimenti realmente incidenti sulla sfera genitoriale.

L’ordinanza della Corte d’Appello di Lecce costituisce, di conseguenza, uno dei primi esempi di applicazione concreta del principio esplicitato dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 4979 del 5 marzo 2026.

Il valore della decisione non consiste soltanto nell’aver dichiarato inammissibile il reclamo ma, soprattutto, nell’aver chiarito che l’accesso al Giudice dell’impugnazione richiede la contemporanea presenza di due presupposti imprescindibili: da un lato, l’incidenza sostanziale del provvedimento sull’affidamento, sulla collocazione o sulla responsabilità genitoriale; dall’altro, la circostanza che tale provvedimento costituisca la risposta ad una specifica domanda di parte.

La Corte d’Appello di Lecce dimostra così di recepire pienamente la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 473-bis.24 c.p.c. elaborata dalla Cassazione, contribuendo a delineare un sistema delle impugnazioni coerente con la ratio della riforma Cartabia, improntato ai principi di tassatività, economia processuale e certezza del diritto, delimitando l’ambito di operatività del reclamo e garantendo un corretto bilanciamento tra tutela del minore, effettività del contraddittorio e stabilità dei provvedimenti temporanei.

editor: Fossati Cesare