Riconosciuto alla figlia il risarcimento per danno morale ed esistenziale patito, a fronte del falso riconoscimento da parte del padre. Tribunale di Milano, sent. 27 aprile 2016.
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Un uomo a causa delle pressanti richieste della compagna, ne riconosce legalmente la figlia, pur sapendo di non esserne il padre. Progressivamente i rapporti con la minore si fanno solo formali e trascorsi oltre 20 anni, lo stesso agisce per il disconoscimento della ragazza.
La ragazza agisce in giudizio per richiedere i danni subiti dal comportamento dell'uomo, danni patito a causa del comportamento dell'attore, il quale si era spogliato dei doveri genitoriali, privando improvvisamente la figlia dell'affetto e della presenza paterna.
Il Tribunale ritiene sussistano nella fattispecie tutti gli elementi propri della responsabilità aquiliana:
il fatto ingiusto (non jure), il danno, il nesso di causa tra gli
stessi, l'elemento soggettivo. La complessiva condotta dell'uomo,
infatti, pur configurando l'azione ex art. 263 c.c. l'esercizio di un
diritto, non può ritenersi giustificata da un apprezzabile interesse (non
jure) o, quantomeno, l'interesse perseguito dall'attore recede,
nell'ambito di una valutazione comparativa, rispetto al contrapposto
interesse della figlia alla conservazione della propria identità
personale e del proprio status. Si determina così un danno ingiusto,
risarcibile secondo i consolidati principi in tema di responsabilità
aquiliana, in quanto lede degli interessi meritevoli di primaria tutela e
di valore preminente rispetto all'interesse alla riaffermazione del
principio di verità biologica.
L'uomo sarà costretto a risarcire alla figlia disconosciuta il danno non patrimoniale subito, liquidato in € 40.000,00 oltre interessi legali.