Nei giudizi di separazione e di divorzio, i provvedimenti diretti alla tutela degli interessi materiali e morali dei figli minori possono essere adottati sempre anche d'ufficio. - Cass. sez. I, 28 gennaio 2008, n. 1775
- Provvedimenti presidenziali -
Nei giudizi di separazione e di divorzio, i provvedimenti necessari alla tutela e alla cura
degli interessi materiali e morali dei figli minori, comprendenti anche quelli di attribuzione e
determinazione di un contributo di mantenimento a carico del genitore non affidatario, possono essere
adottati d'ufficio, essendo rivolti a soddisfare preminenti esigenze e finalità pubblicistiche, onde
restano sottratti sia al principio della domanda e l'eventuale richiesta del genitore affidatario
volta a ottenere la condanna dell'altro genitore alla corresponsione del contributo anzidetto si
risolve nella mera sollecitazione al giudice della separazione o del divorzio affinché eserciti il suo
potere d'ufficio e non ricade, quindi, sotto il divieto dello ius novorum, né con riguardo al giudizio
di primo grado, né con riguardo al giudizio di appello.
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