Dopo l'udienza presidenziale non è più revocabile il consenso espresso sulle clausole della separazione consensuale. - Tribunale di Messina, 4 ottobre 2005
-
Revoca del consenso -
Il consenso dei coniugi può essere legittimamente prestato, nel
procedimento di separazione consensuale, soltanto dopo il fallimento del tentativo di conciliazione,
ed il Presidente ne dà atto nel verbale secondo quanto prevede l'art. 711 c.p.c. comma 3; dopo il
perfezionarsi di questo momento processuale il consenso prestato è irrevocabile.
editor:
|
Martedì, 16 Giugno 2026
Separazione consensuale: annullabili le pattuizioni economiche assunte dal coniuge in stato di ... |
|
Giovedì, 30 Aprile 2026
Trasferimento immobiliare ai figli. Esecuzione specifica dell’obbligo recepito nel decreto di omologa ... |
|
Venerdì, 17 Aprile 2026
La mancata disposizione, in sede di divorzio, in merito al mutuo della ... |
|
Domenica, 1 Marzo 2026
Gli accordi patrimoniali raggiunti in sede di separazione consensuale non possono essere ... |



