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È il medico che deve provare che non è a lui imputabile l'omessa diagnosi di malformazione al feto. - Cass. sez. III, 21 giugno 2004, n. 11488

Lunedì, 21 Giugno 2004
Giurisprudenza | Responsabilità | Legittimità

- Responsabilità medica -
Posto che l'omessa diagnosi di gravi malformazioni del feto da parte del medico ecografista costituisce inadempimento contrattuale, non compete alla gestante la prova della gravità della colpa del medico, ma spetta a quest'ultimo provare che l'impossibilità della prestazione sia derivata da causa a lui non imputabile. Posto che, in casi di gravi malformazioni del feto, si assume come normale e corrispondente a regolarità causale che la gestante, se informata correttamente e tempestivamente sulla gravità della patologia cui va incontro il nascituro, interrompa la gravidanza, il difetto di informazione da parte del medico per omessa diagnosi prenatale determina responsabilità per perdita del diritto di scelta di interruzione della gravidanza (nella specie, si è ritenuto che anche la parziale mancanza di un braccio integrasse una rilevante malformazione del nascituro).

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