In caso di nascita indesiderata il comportamento colpevole del medico è fonte di responsabilità verso entrambi i genitori e non verso il nascituro. - Cass. sez. I, 29 luglio 2004, n. 14488
- Responsabilità medica -
Il concepito, anche se presenta
gravi anomalie genetiche, non è titolare del diritto a non nascere, poiché la legislazione in tema di
interruzione volontaria della gravidanza non prevede l'aborto eugenetico come diritto del nascituro,
da far valere successivamente alla nascita, sotto il profilo risarcitorio per il mancato esercizio; ne
consegue che non è responsabile verso il nascituro il medico che abbia omesso di informare la gestante
delle malformazioni o patologie. Poiché in presenza di anomalie e malformazioni del nascituro la legge
consente alla donna di evitarle il pregiudizio che da quelle condizioni del figlio deriverebbero al
suo stato di salute, la mancata interruzione della gravidanza, determinata dal comportamento colpevole
del sanitario, costituisce danno risarcibile sia alla madre che al padre.
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