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L'invalidità permanente può comportare anche un danno patrimoniale che spetta al danneggiato dimostrare anche in via presuntiva attraverso attraverso per esempio le precedenti dichiarazioni dei redditi. - Cass. sez. III, 1 ottobre 2009, n. 21062

Giovedì, 1 Ottobre 2009
Giurisprudenza | Responsabilità | Legittimità

- Danno patrimoniale -
L'invalidità permanente, totale o parziale, che segue ad un incidente comporta senz'altro un danno biologico ma non configura necessariamente anche un danno patrimoniale. Spetta al giudice valutare se e in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento della specifica attività lavorativa della vittima del sinistro e, dunque, sulla capacità di produrre reddito, nonché verificare se ed in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio subito, una capacità ad attendere ad altri lavori, confacente alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. Solo se dall'esame di detti elementi risulti una riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questo è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. La relativa prova incombe al danneggiato e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di lavoro specifica. In particolare per il professionista il danno patrimoniale da invalidità permanente ed inabilità temporanea, conseguite ad un sinistro stradale, va liquidato, ai sensi dell'art. 4 l. n. 39/77, sulla base delle risultanze delle dichiarazioni dei redditi presentate dal danneggiato nei tre anni precedenti il sinistro e non della dichiarazione di un solo anno. Le risultanze di tali dichiarazioni fondano comunque una mera presunzione "juris tantum" sull'entità del reddito percepito dal danneggiato.

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