Nei rapporti patrimoniali tra coniugi non può prevalere la legge nazionale del marito. - Corte cost. 4 luglio 2006, n. 254
- Legge applicabile -
L'art. 19 comma 1, delle disposizioni preliminari al codice civile – abrogato con decorrenza
dal 31 dicembre 1996 dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218 ma applicabile ai giudizi
instaurati anteriormente – secondo cui "i rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge
nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio", è costituzionalmente illegittimo, in
relazione agli articoli 3, comma 1 e 29, comma 2, della Costituzione, atteso che realizza una
discriminazione nei confronti della moglie per ragioni legate esclusivamente alla diversità di
sesso.
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