L'assegnazione è opponibile al terzo acquirente per nove anni se non è trascritta. - Cass. sez. I, 10 giugno 2005, n. 12296
- Trascrizione e opponibilità -
Ai sensi dell'articolo 6, comma 6 della legge 898/1970, nel testo sostituito dall'articolo 11
della legge 74/1987, applicabile anche in tema di separazione personale, il provvedimento giudiziale
di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è
opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data
dell'assegnazione, ovvero, ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto, anche oltre i
nove anni.
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