L'assegnazione della casa familiare ha carattere eccezionale e perciò, in assenza di figli, non può essere disposta per sopperire alle esigenze di mantenimento del coniuge economicamente più debole. - Cass. sez. I, 2 luglio 2003, n. 10417
- Presupposti -
Ove la casa coniugale risulti di titolarità esclusiva di uno dei coniugi essa non si rende
suscettibile di assegnazione all'altro coniuge se non quando e se quest'ultimo risulti affidatario di
figli minorenni o comunque abbia conviventi con sé figli maggiorenni non auto sufficienti
economicamente, né la sua assegnazione può rispondere alla finalità di costituire una forma
surrettizia di contribuzione economica, atta a giustificare - perciò e di per sé - in caso di
sopravvenuto difetto dei suoi presupposti, un riequilibrio delle posizioni economiche. Posto invero
che la norma di cui all'articolo 6 della legge 898/1970 è disposizione di carattere eccezionale
dettata dall'esclusivo interesse della prole convivente, e non certamente prevista, in funzione di
contemperamento della debolezza economica di uno dei coniugi, deve escludersi che il giudice possa, in
assenza di figli meritevoli della tutela predetta, assegnare la casa familiare al coniuge che
sull'immobile non vanti alcun diritto né reale, né personale.
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