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L'assegnazione della casa familiare ha carattere eccezionale e perciò, in assenza di figli, non può essere disposta per sopperire alle esigenze di mantenimento del coniuge economicamente più debole. - Cass. sez. I, 18 settembre 2003, n. 13747

Giovedì, 18 Settembre 2003
Giurisprudenza | Assegnazione della casa | Legittimità

- Presupposti -
In tema di separazione personale dei coniugi, la disposizione dell'articolo 155 del codice civile che attribuisce al giudice il potere di assegnare il diritto di abitare la casa familiare al coniuge affidatario, che non sia contitolare o esclusivo titolare del diritto di godimento dell'immobile, ha carattere eccezionale ed è dettata nell'esclusivo interesse della prole, sicché essa non è invocabile, neppure in via di interpretazione estensiva, con riferimento alla posizione del coniuge non affidatario dei figli, ancorché avente diritto al mantenimento, al quale, pertanto, il predetto diritto non può essere attribuito neppure ex articolo 156 del codice civile, che conferisce al giudice il potere di imporre al coniuge obbligato al mantenimento l'adempimento dell'obbligo in forma diretta e non mediante prestazione pecuniaria.

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