L'assegnazione della casa familiare presuppone l'affidamento dei figli e non ha la funzione di tutela del coniuge economicamente economicamente più debole. - Cass. sez. I, 12 gennaio 2005, n. 408
- Presupposti -
A norma dell'art. 6 della l. 1°
dicembre 1970, n. 898 come sostituito dall'art. 11, l. 6 marzo 1987, n. 74, il favore nei confronti
del coniuge più debole non può essere letto separatamente dal contesto in cui la previsione è
inserita, ed interpretato come l'enunciazione di un criterio applicabile di per sé, ma va invece messo
in relazione al contenuto dell'intero art. 6, l. 1° dicembre 1970, n. 898, che riguarda esclusivamente
i rapporti degli ex coniugi con i figli, trovando invece sede nell'art. 5 la regolamentazione dei
rapporti patrimoniali tra le parti del giudizio di divorzio. Infatti l'assegnazione della casa
familiare risponde all'esigenza di garantire l'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente
domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime e si
articola la vita familiare, al fine di evitare l'ulteriore trauma di un allontanamento dal luogo ove
si svolgeva la loro esistenza e di assicurare una certezza ed una prospettiva di stabilità in un
momento di precario equilibrio. Resta quindi imprescindibile il requisito dell'affidamento dei figli
minori o della convivenza con i figli maggiorenni non autosufficienti; pertanto, se è vero che la
concessione del beneficio ha anche riflessi economici, particolarmente valorizzati dall'art. 6, comma
6, della legge sul divorzio, nondimeno l'assegnazione della casa familiare non può essere disposta al
fine di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, a garanzia delle quali è unicamente
destinato l'assegno di divorzio.
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