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L'assegnatario non è tenuto a corrispondere alcun compenso al terzo acquirente dell'immobile assegnato. - Cass. sez. I, 29 agosto 2003, n. 12705

Venerdì, 29 August 2003
Giurisprudenza | Assegnazione della casa | Legittimità

- Diritti e doveri dell'assegnatario -
Il principio ormai maturato nell'esperienza giurisprudenziale che l'assegnazione della casa familiare non integra una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio, ma svolga una essenziale funzione di tutela dei figli, che consente di inscrivere l'assegnazione della casa nell'ambito del regime primario della famiglia comporta che l'assegnazione della casa coniugale, pur certamente risolvendosi in una utilità valutabile economicamente in misura corrispondente al risparmio della spesa necessaria per il godimento di quell'immobile a titolo di locazione, e quindi certamente influente ai fini della concreta determinazione della misura dell'assegno, si configura come misura intrinsecamente gratuita.

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