L'assegnatario non è tenuto a corrispondere alcun compenso al terzo acquirente dell'immobile assegnato. - Cass. sez. I, 29 agosto 2003, n. 12705
- Diritti e
doveri dell'assegnatario -
Il principio ormai maturato nell'esperienza giurisprudenziale che
l'assegnazione della casa familiare non integra una componente delle obbligazioni patrimoniali
conseguenti alla separazione o al divorzio, ma svolga una essenziale funzione di tutela dei figli, che
consente di inscrivere l'assegnazione della casa nell'ambito del regime primario della famiglia
comporta che l'assegnazione della casa coniugale, pur certamente risolvendosi in una utilità
valutabile economicamente in misura corrispondente al risparmio della spesa necessaria per il
godimento di quell'immobile a titolo di locazione, e quindi certamente influente ai fini della
concreta determinazione della misura dell'assegno, si configura come misura intrinsecamente
gratuita.
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