L'ICI va pagata dal proprietario e non dall'assegnatario. - Cass. sez. I, 19 settembre 2005, n. 18476
- Diritti e doveri dell'assegnatario -
Le
spese correlate al godimento dell'immobile, ivi comprese quelle per gli oneri condominiali, imposte e
tasse sono a carico del coniuge assegnatario, anche se non proprietario dell'immobile, ad eccezione di
quelle per l'ICI; e che la competenza a conoscere della causa promossa per il rimborso delle spese
versate va determinata secondo le regole comuni, non trovando deroga in favore del giudice competente
per la separazione (o per il divorzio) o di quello competente per la modifica del relativo
provvedimento.
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