Il terzo acquirente della casa assegnata non può pretendere il pagamento di indennità dall'assegnatario. - Cass. sez. I, 15 settembre 2004, n. 18574
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Diritti dei terzi -
Nel caso di assegnazione della casa familiare ai sensi dell'articolo 155
del codice civile e 6, comma 6, della legge sul divorzio, il terzo acquirente del bene in epoca
successiva al provvedimento di assegnazione è tenuto, negli stessi limiti di durata nei quali è a lui
opponibile il provvedimento stesso, a rispettare il godimento del coniuge del suo dante causa, nello
stesso contenuto e nello stesso regime giuridico propri dell'assegnazione, quale vincolo di
destinazione collegato all'interesse dei figli. Ne consegue che, per detta durata, in caso di
assegnazione della casa coniugale di proprietà dell'altro coniuge, è escluso qualsiasi obbligo di
pagamento di un'indennità all'acquirente da parte del beneficiario di tale godimento, atteso che ogni
forma dì corrispettivo verrebbe a snaturare la funzione stessa dell'istituto, in quanto incompatibile
con la sua finalità di tutela della prole e inciderebbe direttamente sull'assetto dei rapporti
patrimoniali fra i coniugi del quale l'assegnazione costituisce un elemento, potendo l'acquirente che
al momento della stipula dell'atto di acquisto ignorava l'esistenza del provvedimento di assegnazione
agire unicamente nei confronti del suo dante causa avvalendosi di ogni forma di tutela prevista
dall'ordinamento.
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