Il rifiuto di una operazione chirurgica molto invasiva può giustificare un trattamento sanitario obbligatorio ma non la nomina di un amministratore di sostegno. - Tribunale di Milano, 11 marzo 2005
- Presupposti -
Nel caso di persona ricoverata che
rifiuta di sottoporsi all'intervento chirurgico di amputazione di un arto, e in merito a ricorso
proposto dal PM sul presupposto della sua infermità psichica e di "un totale quadro di
inconsapevolezza della malattia" e la incapacità conseguente "di fornire consapevolmente un consenso
informato dell'intervento" ritenuto dai medici indispensabile a salvarne la vita, il G.T. rigetta la
domanda di nomina dell'amministratore di sostegno, ritenendo che nella specie trovano invece
necessaria applicazione le norme previste dagli articoli 33 e seguenti della legge n. 833/1978 che
consentono i trattamenti sanitari obbligatori nei confronti di persone affette da malattia mentale.
autore:
Martedì, 16 Aprile 2024
In difetto di autorizzazione all’azione dell’Amministratore di Sostegno va disposta l’integrazione del ... |
Venerdì, 12 Aprile 2024
Il compenso dell'amministratore di sostegno è rimesso alla discrezionalità del G.T. - ... |
Venerdì, 29 Marzo 2024
Autorizzazione del Notaio alla vendita di immobile di provenienza ereditaria senza parere ... |
Venerdì, 22 Marzo 2024
AdS. Consentite le comunicazioni fra G. T. e beneficiaria tramite e-mail - ... |