Nel procedimento di opposizione all'adottabilità il tribunale può assumere informazioni al di fuori delle norme processuali sulla testimonianza. - Cass. sez. I, I civile, 27 agosto 2004, n. 17110
- Procedimento di adottabilità -
Il giudizio di
opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità, ancorché sia un procedimento a cognizione
ordinaria (a differenza di quello che sì conclude con la predetta dichiarazione, che ha carattere
sommario e natura camerale), è caratterizzato dal potere, attribuito al giudice, di attingere, anche
d'ufficio, tutti gli elementi utili al fine delle valutazioni che deve compiere sullo stato del minore
e sulla condizione dei suoi familiari, poiché tutta la disciplina dell'adozione è finalizzata alla
tutela del preminente interesse del minore, sottratto alla disponibilità delle parti. A tal fine il
giudice può non solo chiedere informazioni alla pubblica amministrazione, senza che i funzionari
interpellati assumano il ruolo di testimoni tenuti a deporre sotto il vincolo del giuramento, ma
chiedere anche notizie e valutazioni agli operatori dei servizi in relazione ai compiti istituzionali
da essi svolti, al fine di attingere in tempi brevi il maggior numero di informazioni possibili, al di
là ed al di fuori della normale dialettica processuale soggetta agli oneri di deduzione e di prova
delle parti, nonché ascoltare altri soggetti senza che questi assumano il ruolo di testimoni in senso
tecnico.
editor:
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Venerdì, 28 Agosto 2026
Dichiarazione di adottabilità |
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Lunedì, 24 Agosto 2026
Adozione legittimante |
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Domenica, 2 Agosto 2026
Procedimento di adozione ex art. 44 L. n. 184/1983 |
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Venerdì, 24 Luglio 2026
Adozione e ascolto del minore |



