I provvedimenti in materia di potestà anche emanati all'interno del procedimento di adottabilità non sono ricorribili per cassazione. - Cass. sez. I, 19 gennaio 2005, n. 1098

Mercoledì, 19 Gennaio 2005
Giurisprudenza | Adozione | Legittimità

- Procedimento di adottabilità -
I provvedimenti in materia di decadenza o di reintegrazione nella potestà, di affidamento della prole e quelli adottati ai sensi dell'art. 333 cod. civ., nel quadro degli atti innominati incidenti sull'esercizio della potestà dei genitori, nonché quelli emessi nel corso del procedimento per la dichiarazione di adottabilità, non sono ricorribili per cassazione, in quanto non sono assistiti dall'autorità del giudicato sostanziale, ma si caratterizzano per un'efficacia meno intensa, propria dei provvedimenti camerali di giurisdizione volontaria, i quali sono soggetti a modifica o a revoca da parte dello stesso giudice che li ha emessi.

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