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La valutazione sull'adottabilità deve essere compiuta anche con riferimento ai parenti che non hanno avuto rapporti significativi con il minore. - Cass. sez. I., 23 luglio 2003, n. 11426

Mercoledì, 23 Luglio 2003
Giurisprudenza | Adozione | Legittimità | Merito

- Rilevanza dei parenti -
La mancanza di assistenza morale e materiale deve essere valutata anche con riguardo ai parenti che non hanno avuto con il minore pregressi rapporti significativi ma l'obbligo di convocazione dei parenti previsto dall'art. 12 della legge 184/83 riguarda solo i parenti che hanno avuto con il minore rapporti significativi. La opportunità di tenere conto - al fine di evitare per quanto possibile la dichiarazione dello stato di abbandono - della disponibilità seriamente offerta da parenti entro il quarto grado a prestare assistenza morale e materiale al minorenne, anche se non avevano intrattenuto rapporti significativi con lui, non impedisce che, sotto un profilo meramente processuale, l'obbligo della convocazione e la corrispondente legittimazione a partecipare alle diverse fasi della procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità, concerna soltanto quelli, fra i parenti entro il quarto grado "che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore" secondo la inequivoca espressione dell'articolo 12, comma 1, della legge 184/1983. La nullità del procedimento consegue, pertanto, solo alla mancata convocazione di parenti entro il quarto grado che hanno "mantenuto" - e perciò hanno ancora in atto - tale tipo di rapporti con il minore. La ratio dell'articolo 12 della legge 4 maggio 1983 n. 184 non consiste nel suscitare, attraverso la convocazione di tutti i parenti entro il quarto grado, nuovi interessi affettivi verso il minore, ma consiste nel valorizzare quando ne risulti l'esistenza "attraverso le indagini effettuate" in anticipo, ai sensi del precedente articolo 11 le risorse affettive già esistenti nell'ambito della famiglia allargata, mantenute nel tempo, adeguate e durevoli, rappresentate da persone o nuclei capaci di vicariare le funzioni genitoriali nei confronti del minorenne, e quindi di ovviare alla situazione di abbandono verificatasi nel quadro più ristretto della famiglia biologica.

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