La revoca dell'adottabilità presuppone sia il venir meno dell'abbandono che l'interesse del minore. - Cass. sez. I, 19 febbraio 2008, n. 4199

Martedì, 19 Febbraio 2008
Giurisprudenza | Adozione | Legittimità

- Revoca dell'adottabilità -
La legge 184/83, art. 21, stabilisce al comma 1 che «Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'art. 8...». L'ultimo comma della norma precisa inoltre che «nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato». Dalla lettera della norma si ricava con chiarezza che due sono le condizioni perchè possa farsi luogo alla revoca dello stato di adottabilità: il venir meno dello stato di abbandono del minore, quale regolato dalla legge 184/83, art. 8, e la sussistenza dell'interesse del minore alla revoca. Tant'è che il legislatore vieta la revoca quando sia in atto l'affidamento preadottivo, presumendo in via assoluta che in tale situazione di fatto la revoca dello stato di adottabilità non sia nell'interesse del minore.

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