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Costituisce causa di nullità del procedimento di adottabilità la mancata nomina al minore di un curatore speciale. - Cass. sez. I, 4 maggio 2009, n. 10228

Lunedì, 4 Maggio 2009
Giurisprudenza | Adozione | Legittimità

- Procedimento di adottabilità -
In materia di adozione ed anche con riferimento all'assetto normativo previgente alle modifiche di carattere processuale apportate alla legge 4 maggio 1983, n. 184 dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 (la cui efficacia è rimasta sospesa, in forza della disposizione transitoria di cui all'art.1 del d.l. 24 aprile 2001, n. 150, e successive proroghe, fino al 30 giugno 2007), il procedimento diretto alla dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore postula - ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge n. 184 cit., dell'art. 75, secondo comma e 78, secondo comma, cod. proc. civ., dei principi costituzionali di protezione dell'infanzia, del giusto processo e di diritto di difesa, nonché dei principi consacrati nella Convenzione dei diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 e nella Convenzione europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 2 marzo 2003, n. 77 -, la nomina di un curatore speciale, affinchè l'interessato sia autonomamente rappresentato in giudizio e tutelato nei suoi preminenti interessi e diritti; in mancanza, il procedimento è affetto da nullità assoluta, insanabile e rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto conseguente al vizio di costituzione del rapporto processuale e alla violazione del principio del contraddittorio.

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