Costituisce causa di nullità del procedimento di adottabilità la mancata nomina al minore di un curatore speciale. - Cass. sez. I, 4 maggio 2009, n. 10228
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Procedimento di adottabilità -
In materia di adozione ed anche con riferimento all'assetto
normativo previgente alle modifiche di carattere processuale apportate alla legge 4 maggio 1983, n.
184 dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 (la cui efficacia è rimasta sospesa, in forza della disposizione
transitoria di cui all'art.1 del d.l. 24 aprile 2001, n. 150, e successive proroghe, fino al 30
giugno 2007), il procedimento diretto alla dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore
postula - ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge n. 184 cit., dell'art. 75, secondo comma
e 78, secondo comma, cod. proc. civ., dei principi costituzionali di protezione dell'infanzia, del
giusto processo e di diritto di difesa, nonché dei principi consacrati nella Convenzione dei diritti
del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991,
n. 176 e nella Convenzione europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con
legge 2 marzo 2003, n. 77 -, la nomina di un curatore speciale, affinchè l'interessato sia
autonomamente rappresentato in giudizio e tutelato nei suoi preminenti interessi e diritti; in
mancanza, il procedimento è affetto da nullità assoluta, insanabile e rilevabile anche d'ufficio in
ogni stato e grado del procedimento, in quanto conseguente al vizio di costituzione del rapporto
processuale e alla violazione del principio del contraddittorio.
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