La situazione di abbandono sussiste anche se la deprivazione morale e materiale non è il frutto di una specifica volontà diretta ad abbandonare il figlio. - Cass. Sez. I, 23 maggio 2003, n. 8198
- Dichiarazione di adottabilità -
Il diritto del minore
a essere educato nell'ambito della propria famiglia (di cui all'articolo 1 della legge n. 184 del
1983) è soggetto al limite stabilito dall'articolo 8 della stessa legge nell'interesse del minore
medesimo, del verificarsi della situazione di abbandono la quale sussiste allorché il minore sia privo
di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, anche se
tale deprivazione obiettiva non sia il frutto di una specifica volontà di questi, diretta al fine di
abbandonare il figlio. Per potersi, comunque, legittimamente ritenere la sussistenza dello stato di
abbandono e dichiarare conseguentemente l'adottabilità occorre che all'esito di un rigoroso
accertamento risultino non già la semplice inadeguatezza dei genitori e degli altri parenti, tale da
non impedire una residuale possibilità di equilibrato e sano sviluppo psicofisico del minore, bensì
carenze materiali, educative e affettive integranti una situazione di pregiudizio grave e
irreversibile, di tale rilevanza da inibire del tutto lo sviluppo del minore.
editor:
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Venerdì, 28 Agosto 2026
Dichiarazione di adottabilità |
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Lunedì, 24 Agosto 2026
Adozione legittimante |
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Domenica, 2 Agosto 2026
Procedimento di adozione ex art. 44 L. n. 184/1983 |
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Venerdì, 24 Luglio 2026
Adozione e ascolto del minore |



