Nel processo di adottabilità di due minori di 5 e 8 anni l'audizione del minore può essere esclusa se motivata. - Cass. sez. I, 22 maggio 2009, n. 11910
- Audizione del minore -
L'art. 10, comma 5 l. n. 184 del 1983, non impone incondizionatamente
l'audizione diretta del minore, ma dispone che deve essere sentito il minore che ha compiuto gli anni
dodici, e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. La
disciplina vigente, non si sottrae agli obblighi internazionali assunti dall'Italia (si veda art. 12
convenzione di New York sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989; art. 6 convenzione europea di
Strasburgo, sull'esercizio dei diritti dei bambini, del 25 gennaio 1996).
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