- Cass. sez. I, 28 gennaio 2008, n. 1761
Il figlio maggiorenne che
ha perso il diritto al mantenimento per aver espletato attività lavorativa, poi interrotta, può aver
diritto solo agli alimenti
Non sussiste il diritto ad essere mantenuto del figlio maggiorenne,
ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, il quale abbia in passato iniziato ad
espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità, atteso
che non può avere rilievo il successivo abbandono dell'attività lavorativa da parte del figlio,
trattandosi di scelta che, se determina l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non
può far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti sono già venuti meno, ferma restando
invece l'obbligazione alimentare, ove ne ricorrano le condizioni (Casa., Sez. I, 2 dicembre 2005, n.
26259; Cass., Sez. II, 7 luglio 2004, n. 12477; Cass., Sez. I, 5 agosto 1997, n. 7195).
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