Art. 709 ter c.p.c. - Corte d'appello di Firenze, decreto 29 agosto 2007
Il risarcimento del danno previsto nell'art. 709 ter del codice di procedura civile non va
accertato secondo i tradizionali criteri risarcitori ed è soggetto a valutazione equitativa
La
condotta del genitore abitualmente convivente con la prole (nella specie la madre ) volta a ostacolare
i rapporti del figlio con l'altro genitore arreca nocumento alla corretta crescita della personalità
del minore. In questi casi, il danno subito dal minore per la privazione della frequentazione con uno
dei genitori non necessita di specifica istruttoria sull'an e sul quantum debeatur, trattandosi di
danno non patrimoniale in re ipsa, soggetto a valutazione equitativa.
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