1. La nozione di «convivenza di fatto» introdotta dalla legge 76/2016.2. I contratti di convivenza della legge 76/2016. 3.La forma e la pubblicità. 4. Il contenuto. 5. Il regime patrimoniale. 6. Lo scioglimento. 7. Il rilievo della registrazione della convivenza. 1. La nozione di «convivenza di fatto» introdotta dalla legge 76/2016. L'art. 1, commi 36-65 legge 20 maggio 2016 n. 76 - nota come legge Cirinnà - ha introdotto una regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e una disciplina delle convivenze. Queste ultime vengono considerate nella dimensione affettiva, omosessuale o eterosessuale, esterna all'ambito familiare, purché accompagnata da coabitazione; si intendono «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimoni o da un'unione civile (art. 1, comma 36).Delle «convivenze di fatto» è previsto l'inserimento nei registri anagrafici, su istanza degli interessati; identico adempimento deve essere richiesto - al Comune ove è registrata la convivenza-per il contratto. segue.