Trascrizione della domanda di assegnazione - Tribunale di Pisa, sentenza 13 febbraio 2008
E' inammissibile la trascrizione della domanda di assegnazione della casa
familiare.
Non è trascrivibile la domanda di assegnazione della casa familiare formulata con il
ricorso di separazione. Non si ricava nella disciplina della trascrizione un principio generale in
virtù del quale sono suscettibili di trascrizione tutte le domande giudiziali che si riferiscono agli
atti suscettibili di trascrizione, ponendo, al contrario, l'articolo 2652 c.c. la regola secondo cui
si devono trascrivere, qualora si riferiscono ai diritti menzionati nell'articolo 2643 c.c., solo
alcune domande giudiziali, tassativamente indicate, agli effetti per ciascuna di essa previsti. Tutto
ciò anche se tale sistema desta non poche perplessità, in quanto lascia privo di efficace tutela i
coniuge e i figli nel lasso di tempo,
non sempre breve, tra la data del deposito del ricorso
introduttivo del procedimento di separazione e divorzio e l'adozione dei provvedimenti presidenziali
provvisori ed urgenti.
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