Sì all’adozione di maggiorenne da parte del partner unito civilmente al genitore biologico. Tribunale di Benevento, sent. 22 maggio 2025

Venerdì, 27 Giugno 2025
Giurisprudenza | Figli maggiorenni | Adozione | Merito
Trib. Benevento, Est De Luca, sentenza 22.05.25 n.190 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Posto che il desiderio di avere figli, "naturali" o adottati, rientra nell'ambito del diritto alla vita familiare ed è riconosciuto come diritto fondamentale, essendone una delle espressioni più rappresentative, valutati in concreto il superiore interesse del minore ad essere adottato e l'adeguatezza dell'adottante a prendersene cura, non sarebbe conforme al dettato costituzionale un'interpretazione dell'art. 44 l. n. 184/1983 che escludesse l'adozione per le coppie omosessuali, in quanto lesiva del diritto di uguaglianza: l’orientamento sessuale e il rapporto di coniugio degli adottanti non rappresentano limiti elevati al rango di principi di ordine pubblico internazionale. Né la scelta del legislatore italiano nell'ambito della legge n. 76/2016 di non prevedere la c.d. stepchild adoption può indurre a ritenere contraria all’ordine pubblico tale tipologia genitoriale dovendosi dare prevalenza e tutela all’interesse al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l'altra figura sociale anche se dello stesso sesso.

Tale principio rileva anche nella adozione di maggiorenni.

 

Rif. Leg. Artt.  299 e ss. c.c.; Art. 1 Legge 76/2016

Adozione di maggiorenne – Unione civile – Genitore sociale – Interesse dell’adottando

 

Parte ricorrente chiede al Tribunale di Benevento l’adozione della figlia maggiorenne della compagna con la quale è unita civilmente ai sensi della legge 76/2016.

Richiamati i più recenti arresti giurisprudenziali della Corte di Cassazione, il Tribunale di Benevento si uniforma alla giurisprudenza di merito che ha unanimemente  ribadito che la nuova normativa ha elevato le coppie formate da persone dello stesso sesso, ove sussistenti vincoli affettivi, al rango di “famiglia” così offrendo all'adozione in casi particolari un substrato relazionale solido, sicuro, giuridicamente tutelato, fermo che, in base al dato normativo di cui all’art. 1, comma 20 Legge 76/2016, non emerge affatto una volontà del legislatore di delimitare più rigidamente i confini interpretativi dell'adozione in casi particolari, quanto piuttosto la volontà contraria.

Il Tribunale ritiene poi che la differenza di età di circa sedici anni tra la ricorrente e l’adottanda non sia di ostacolo all’accoglimento della domanda. In ciò si richiama la giurisprudenza di legittimità che sostiene che in tema di adozione del maggiorenne, il giudice nell’applicare la regola che impone il divario minimo di età di diciotto anni tra l’adottante e l’adottato, debba procedere ad una interpretazione dell’art. 291 c.c. compatibile con l’art. 30 Cost. e in relazione all’art. 8 della CEDU.

Nel caso di specie si chiede di concretizzare la lunga convivenza “di fatto” tra l’adottante e l’adottanda, attraverso un riconoscimento formale che sancisca la consolidata comunione di affetti e di vita vissuta, tra il genitore sociale e la figlia della propria partner.

Sulla base dei menzionati principi giurisprudenziali, il ricorso viene accolto.

editor: Fossati Cesare