Il genitore sospeso dalla responsabilità genitoriale non è legittimato ad impugnare il provvedimento non decisorio emesso nell'interesse del minore. Cass., Sez. I civ, Ord. 10 settembre 2024, n. 24250
Essendo stati entrambi i genitori sospesi dall’esercizio della responsabilità genitoriale con conseguente nomina del tutore, non è impugnabile nanti la Corte di Cassazione, da parte del padre, il provvedimento di volontaria giurisdizione, non definitivo e non decisorio, reso in sede di reclamo nell'interesse della minore, qualora verta esclusivamente sul mancato accoglimento dell'istanza di convocazione delle parti ai fini di esprimersi, i genitori, sulla decisione del tutore di iscrivere la minore in una scuola all'estero.
Conf. Cass. 28331/2017; Cass. 26700/2023
Rif. Leg. Artt. 333, 337-ter e ss.; 357 c.c.; Artt. 75 e 100 c.p.c.; Art. 24 Cost.; Artt. 3, 6, 12, 16, 19 della Convenzione Internazionale di New York sui Diritti del Fanciullo; Artt. 3, 6 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale – Trasferimento del minore all’estero – Provvedimenti a tutela del minore – Nomina del tutore - Difetto di legittimazione attiva dei genitori – Rappresentanza legale del minore
Viene oggi portata all’attenzione della Suprema Corte l’impugnazione avverso il Decreto emesso dal Tribunale di Roma in composizione collegiale, con il quale è stata dichiarata la carenza di legittimazione attiva in capo al reclamante, padre della minore, ritenuto privo di qualsivoglia potere rispetto alla decisione di trasferimento all'estero assunta dal tutore nei riguardi della figlia.
Il ricorso è altresì infondato in quanto la rappresentanza legale della minore, anche sul piano sostanziale, appartiene al tutore, essendo stati entrambi i genitori sospesi dall’esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c.
Non è pertinente neppure il richiamo alla giurisprudenza relativa alla legittimazione del genitore, già decaduto, ad agire per opporsi alla dichiarazione di adottabilità del figlio minore e ciò in quanto, in quest’ultima circostanza, la legittimazione del genitore è espressione dell'interesse dell'ordinamento alla tendenziale conservazione della famiglia naturale.
Nel caso concreto, piuttosto, la legittimazione del padre manca del tutto, in quanto la rappresentanza legale della figlia è attribuita al tutore.
editor: Fossati Cesare
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