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Il procedimento per adozione abbreviato esige verifiche e presupposti stringenti. Corte di Cassazione, Sez. I Civ., Ord. 13 dicembre 2022, n. 36311

Domenica, 19 Novembre 2023
Giurisprudenza | Affido familiare | Adozione | Legittimità
Corte di Cassione, Sez. I, Est. Di Marzio, Ord. 13.12.2022 n.26311 Corte di Cassione, Sez. I, Est. Di Marzio, Ord. 13.12.2022 n.26311

Inammissibile il ricorso che non contiene una circostanziata descrizione dello svolgimento del processo conclusosi con la sentenza di primo grado, né fa menzione della motivazione della stessa sentenza e, soprattutto, dei motivi d'appello contro la menzionata sentenza, bensì assembla l'intero contenuto di quest'ultima all'interno del ricorso.

L’inammissibilità è data altresì dalla circostanza che alla lettura del ricorso per cassazione il contenuto della sentenza di primo grado rimane totalmente ignoto, né è dato sapere se la stessa sia stata notificata e da quale data poteva quindi decorrere il termine di 30 giorni per il passaggio in giudicato.

Adozione – procedimento c. d. abbreviato - ricorso per cassazione - esposizione dei fatti di causa - autonomia del ricorso per cassazione

Rif. Leg. Art. 11 L. 184/1983 – art. 366 n. 3 cpc – art. 17 L. n. 184 del 1983, art. 324 c.p.c. e art. 404 c.p.c.

  • §§

La vicenda oggetto del ricorso per cassazione è stata al centro di aspre polemiche dovute al clamore mediatico della contesa fra la madre biologica e la coppia di genitori affidatari preadottivi.

La storia ebbe inizio il 4 novembre 2020, quando un macellaio della provincia di Ragusa disse alla polizia di aver trovato un neonato accanto a un cassonetto dei rifiuti, sporco di sangue e con il cordone ombelicale ancora attaccato. Un racconto confuso che insospettisce gli investigatori, i quali accertano trattarsi viceversa di abbandono di minore da parte del padre.

La madre viene identificata di lì a poco, confessa di aver partorito da sola in casa, di aver nascosto la gravidanza anche al padre del bambino, con il quale aveva una relazione oltre ad un’altra figlia, asserisce di aver chiamato l’uomo dopo aver dato alla luce il piccolo perché lo portasse in ospedale.

Non è chiaro se l’idea di abbandonare il figlio sia stata condivisa dalla coppia.

Sta di fatto che il Tribunale per i Minorenni provvede a dichiarare lo stato di abbandono, sembra senza disporre i necessari accertamenti sui genitori biologici previsti dalla legge. Il bimbo viene quindi affidato ad una coppia di affidatari in procedura preadottiva. Ma a distanza di qualche mese (aprile 2021) la madre impugna il provvedimento del giudice di primo grado, che non era stato notificato ed esercita il suo diritto di ripensamento rispetto al diritto all’anonimato.

La battaglia legale vede quindi vittoriosa la madre biologica sui genitori affidatari, a distanza di ben tre anni dall’affido preadottivo.

autore: Fossati Cesare