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Ambito di operatività dell'obbligo di audizione degli affidatari - Cass. Civ., Sez. I, sent. 4 maggio 2023, n. 11682

Lunedì, 15 Maggio 2023
Giurisprudenza | Affido familiare | Adozione | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, sent. 4 maggio 2023 n. 11682 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Di Marzio per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di adozione di minori di età, la L. n. 184 del 1983, art. 5, comma 1, ultimo periodo (come sostituito dalla L. n. 173 del 2015, art. 2), il quale prevede l'obbligo di audizione della famiglia collocataria, trova applicazione anche in grado di appello ove l'adempimento ivi previsto sia stato omesso dal tribunale per i minorenni in prime cure, altrimenti spettando al giudice dei gradi successivi di verificare se l'incombente debba essere rinnovato, in presenza di ulteriori, fondate e sopraggiunte ragioni evidenziate dalle parti, oppure se le dichiarazioni già rese dall'affidatario o dalla famiglia collocataria, completate dalle relazioni dei servizi sociali, possano essere ritenute esaustive senza necessitare di aggiornamenti.


 
Adozione - Dichiarazione di adottabilità - Decadenza dalla responsabilità genitoriale - Affido endo-familiare - Affidamento preadottivo – Ascolto degli affidatari – Rif. Leg. artt. 330, 333 cod. civ.; Legge 4 maggio 1984 n. 183

autore: Cianciolo Valeria