Breve esame della legislazione internazionale e nazionale sulla violenza di genere e domestica, di Annunziata Cerboni Bajardi
Il presente articolo si riconnette anche all'esegesi delle norme sulla violenza di cui alla riforma Cartabia nella sezione Riforma del processo civile, per esempio "Della violenza domestica o di genere - art. 473-bis.40 cpc – ambito di applicazione, di Valeria Mazzotta" raggiungibile a questa pagina
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Il Consiglio di Europa ha da tempo evidenziato che il contrasto alla violenza domestica e di genere non si può attuare solo sul piano penale, ma anche intervenendo nell’ambito dei procedimenti civili di famiglia e minorili.
In particolare, l’art. 29 della Convenzione di Istanbul dell’11.5.2011 ha stabilito che gli Stati membri devono assicurare alle vittime di violenza mezzi di ricorso civile nei confronti dell’autore del reato anche per richiedere il risarcimento del danno subito.
L’art 31 della medesima Convenzione ha richiesto agli Stati di assicurare che il giudice civile tenga in considerazione gli episodi di violenza nel momento in cui deve determinare i diritti di custodia e di visita dei figli e quindi assuma provvedimenti per disciplinare l’esercizio di tali diritti senza compromettere la sicurezza della vittima e dei bambini.
continua
editor: Fossati Cesare
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