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Responsabilità  e risarcimento del danno per pubblicazione di immagini sui Social. Tribunale di Rieti sent. 17 ottobre 2022

Va accertata e dichiarata la responsabilità extracontrattuale, ex artt. 2043 e 2059 c.c., in relazione alla pubblicazione non autorizzata sui Social Media di un numero ragguardevole di immagini e video ritraenti i minori. 

Il responsabile va condannato a corrispondere all'attore nella sua qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dai minori in conseguenza dei fatti di cui sopra, la somma complessiva di Euro 5.000,00 (Euro 2.500,00 per ciascun figlio).  (CF) 

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Responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 e 2059 c.c.  - Lesione del diritto all'immagine - Lesione del diritto alla riservatezza - Violazione della normativa in materia di riproduzione dell'immagine - Tutela del diritto all'immagine e alla riservatezza dei minori - Risarcimento del danno non patrimoniale.

Rif. Leg.: Artt. 10, 320, 1226, 1282, 2043, 2056, 2059, 2697 c.c., Artt. 40, 41 c.p., Art. 2 Cost, Artt. 4,7,8 e 145 D.Lgs. n. 196/2003 come modif. dal D.Lgs. n. 101/2018, Artt. 96 e 97 Legge 633/1941, Considerando n. 38 e Artt. 8 e 82 Reg. UE 679/2016, Art. 2 quinquies D.Lgs 101/2018, Artt. 1 e 16, primo comma, Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo del 20.11.1989, ratificata dall'Italia con L. 27.5.1991, n. 176, Artt. 92, secondo comma e 96 c.p.c.

Venerdì, 25 Novembre 2022
Giurisprudenza | Sanzioni civili | Responsabilità | Merito Sezione Ondif di Rieti
Trib. Rieti, Est. Morabito, sent. 17.10.22 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Trib. Rieti, 17.10.22 massima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il Tribunale di Rieti, nella fattispecie, accoglie la domanda avanzata da parte attrice, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori, e tesa alla condanna della convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali dagli stessi sofferti in conseguenza della pubblicazione non autorizzata sul proprio profilo Facebook di cinquantadue fotografie e di un video contenenti ulteriori due foto, tutte raffiguranti i minori medesimi.

La pronuncia è fondata sui richiamati argomenti e principi di cui all'art. 2043 c.c. in ordine all'onere della prova, a carico del deducente, del fatto illecito, del danno evento, del nesso causale tra condotta ed evento, del danno conseguenza e dell'elemento psicologico, il tutto supportato da ampia giurisprudenza di legittimità e di merito.

Alla stregua dell'orientamento della Suprema Corte (Cfr. Cass. civ.n. 1361/2014) che ritiene la categoria generale del danno non patrimoniale di natura composita, il Giudicante valuta comunque ammissibile la risarcibilità di plurime voci, purchè allegate e provate nella loro specificità, stante l'esigenza di non moltiplicare in via automatica le voci risarcitorie in presenza di lesioni all'integrità psico-fisica (Cfr. Cass. civ. 583/2016). Stante il principio di tipicità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c, deve trattarsi di voci causalmente ricollegabili alla lesione di interessi espressamente tutelati da norme di legge ovvero di interessi costituzionalmente protetti, in entrambi i casi facenti strettamente capo alla persona. Tale, il diritto all'immagine che costituisce una proiezione del diritto alla privacy. 

In difetto di qualsiasi prova dell'esistenza di consenso espresso o tacito del padre alla pubblicazione delle foto in oggetto, sono ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 2043 c.c. ovvero il fatto illecito (la pubblicazione), il danno ingiusto (la lesione di un interesse giuridicamente tutelato nella vita di relazione, costituito dalla lesione del diritto costituzionalmente rilevante all'immagine e alla riservatezza dei minori), il nesso causale tra condotta e danno evento, la colpa, rappresentata dalla violazione, da parte della convenuta, del coacervo delle norme nazionali, europee e di diritto internazionale poste a tutela del diritto all'immagine e del diritto alla riservatezza, avuto riguardo specifico alla posizione dei minori.

La risarcibilità del danno de quo ex art. 2059 c.c., che va allegato in modo sufficientemente specifico e provato sia pure per presunzioni (Cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 26972/08), discende sia dalle previsioni di cui all'art. 10 c.c. (in tema di diritto all'immagine) e all'art. 82 GDPR (in merito al tema della privacy), sia dal fatto che viene in considerazione la lesione di interessi costituzionalmente rilevanti e riconducibili all'art. 2 Cost. La liquidazione non può avvenire se non in forma equitativa  ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c..

La domanda proposta dall'attore in proprio, giacché non provata, va rigettata; così come, in virtù dell'accertata fondatezza della domanda principale, va respinta la domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla convenuta.

In ragione dell'accoglimento solo parziale delle domande attoree, le spese di lite vengono compensate nella misura di un terzo, con condanna della convenuta alla rifusione in favore dell'attore della quota dei due terzi. 


*Si ringrazia l'avv. Francesca Morgante, presidente Ondif sezione Rieti

autore: Fossati Cesare