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Riconoscibile internamente l'adozione di coppia omogenitoriale. Tribunale per i Minorenni di Bari, 2 novembre 2022

Spetta al Tribunale per i minorenni, costituendo prassi mai contestata, pronunciarsi sulla domanda di riconoscimento in Italia della sentenza estera di adozione, senza il limite della comune cittadinanza degli adottanti.

La valutazione demandata al giudice richiede un'investigazione che non si esaurisce nella regolarità formale del pronunciato estero, dovendosi escludere che ricorrano situazioni di contrarietà all'ordine pubblico, quali la gestazione per altri, ovvero un contratto di cessione consensuale del minore dopo la sua nascita, quale esito di una transazione economica. (CF)

 

Adozione – coppia omogenitoriale – riconoscimento di sentenza estera – contrarietà all’ordine pubblico - presupposti

Rif. Leg.: art. 36 comma 4 L. n. 184/1983, L. 140/2004

Domenica, 13 Novembre 2022
Giurisprudenza | Riconoscimento delle sentenze straniere | Adozione | Merito Sezione Ondif di Bari
TM Bari, Est. Greco, decreto 2.11.2022 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nota di Michela Labriola.

Il Tribunale per i Minorenni di Bari è intervenuto nell’ambito di un procedimento relativo alla trascrizione di una sentenza di adozione emessa in Inghilterra nei confronti di due uomini, uno italiano e l’altro inglese, in favore di bambini nati dalla stessa madre. Il tribunale, a seguito di una breve istruttoria, accertava che l’adozione dichiarata all’estero era stata definita sul presupposto di una condizione di pregiudizio dei minori, generata dalla precarietà accuditiva della famiglia biologica senza alcun coinvolgimento della coppia adottiva in un momento antecedente a quello dell’abbinamento quindi, in assenza della pratica di surrogazione di maternità. Tra l’altro, il Giudice minorile verificava la assenza di rapporti tra i genitori biologici e i minori, in conformità con quanto previsto per legge come presupposto necessario per la dichiarazione di adozione legittimante. Pertanto, il Tribunale barese disponeva il riconoscimento dell’efficacia in Italia della sentenza emessa dalla “Family Court” inglese dichiarativa dell’adozione dei minori, con l’ordine all'ufficiale di stato civile del comune di trascrivere le pronunce straniere di adozione allegate e gli atti di nascita redatti dall’Autorità straniera nei registri dello stato civile;
Sotto il profilo più strettamente procedurale non si revoca in dubbio che la competenza sia da attribuirsi al Tribunale per i Minorenni trattandosi di adozione internazionale ai sensi dell’art. 36 L. 184/1983 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori). Inoltre, benché la S.C. avesse, inizialmente, circoscritto la discrezionalità dei Tribunali sul riconoscimento di una sentenza straniera di adozione c.d legittimante in Italia, immaginando un sindacato che si estendesse anche alla fase della valutazione del provvedimento straniero sullo stato di adottabilità, e avesse rinviato la questione alle S.U. , queste ultime hanno statuito che i nostri principi costituzionali, la L. 183/1984 e la L. 76/2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso), oltre al presupposto del rispetto dell'ordine pubblico interno, non impediscono al provvedimento straniero, che abbia consentito alla coppia omosessuale l’adozione legittimante, di ottenerne l’efficacia nel nostro stato. Peraltro, il caso sottoposto all’attenzione del Tribunale verteva in ipotesi di provvedimento straniero di adozione basato sulla decadenza della responsabilità dei genitori biologici non impattando, pertanto, nei divieti sanciti dalla L. 140/ 2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) art.12. Quindi, la scelta assolutamente condivisibile del Giudice minorile di non creare una sperequazione tra famiglie costituite da coppie eterosessuali e quelle costituite da coppie omosessuali è nel senso in termini sostanziali della rilevanza, del rispetto e del diritto del minore a crescere nella famiglia.

autore: Fossati Cesare