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Consulta, 24 marzo 2022. Comunicato stampa in tema di IMU ed esenzione dell'abitazione principale

L’art. 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, in vigore fino al 31 dicembre 2018, testualmente stabilisce che: l’imposta municipale propria “non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10”; per abitazione principale si intende “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”; “nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”.
L’orientamento consolidato della Suprema Corte, sulla base della lettera della norma, esclude l'esenzione per il solo fatto che un componente della famiglia risieda in altro comune.
Pertanto, l’abitazione esente è costituita dall’immobile in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; se i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito dimora e residenza in immobili diversi, l’esenzione si applica ugualmente a un solo immobile, ma solo se tutti gli immobili utilizzati dalla famiglia siano situati nello stesso territorio comunale.
L’esenzione, dunque, sarebbe totalmente inapplicabile al caso di famiglia dislocata in Comuni diversi.
In ordine a questa interpretazione, la Comm. trib. prov. Campania Napoli, Sez. XXXII, con Ord. di rimessione, 22 novembre 2021, n. 3 ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui non prevede l'esenzione dall'imposta per l'abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare nel caso in cui uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in altro comune, per violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione, anche in relazione agli articoli 1, 29, 31, 35 e 47 della Costituzione, sospendendo il procedimento.
Nella camera di Consiglio del 24 marzo 2022, la Consulta ha deciso di sollevare davanti a sè stessa la questione di costituzionalità sulla regola generale stabilita dal quarto periodo del medesimo articolo 13 trattandosi di questione pregiudiziale rispetto a quella sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli.
Si allega il comunicato.

Valeria Cianciolo