Divorzio. Esenzione fiscale ex art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 anche per gli atti stranieri - Risposta di interpello dell’Agenzia delle Entrate 20 giugno 2023 n. 351
Si ringrazia il Dottor Nelson Alberto Cimmino, Notaio in Pesaro, per la segnalazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in tema di agevolazioni fiscali in sede di divorzio straniero
Risposta di interpello dell’Agenzia delle Entrate 20 giugno 2023 n. 351 |
Il pubblico ufficiale, nel redigere il verbale di deposito dell'atto formato all'estero e le copie conformi in lingua italiana di quest'ultimo, trasforma formalmente tale atto in atto proprio ed è perciò obbligato a chiedere la registrazione ed a pagare l'imposta principale, in solido con le parti contraenti e con i soggetti nell'interesse dei quali viene richiesta la registrazione.
Tenuto conto che le parti hanno proceduto a sciogliere giudizialmente il matrimonio in Spagna e che il deposito presso il notaio italiano costituisce «condizione per dare esecuzione agli accordi di divorzio», si ritiene che la tassazione del relativo atto possa avvenire ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 74 del 1987, ossia in esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa previste per gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Divorzio - Divorzio avvenuto all'estero - Agevolazioni fiscali – Notaio - Menzioni– Rif. Leg. art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74
editor: Cianciolo Valeria
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