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L'accertamento della maternità  è proponibile dalla figlia dopo la morte della madre naturale - Corte d'Appello di Milano, Sez. V e V.G., decr. 3 giugno 2021

 

Lunedì, 14 Febbraio 2022
Giurisprudenza | Adozione | Accertamento paternità e maternità | Merito Sezione Ondif di Milano
Corte d’Appello di Milano, Sez. V e V.G., decr. 3 giugno 2021 – Pres. Laurenzi, Cons. Rel. Pizzi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel bilanciamento dei valori di rango costituzionale che si impone all'interprete, al cospetto del diritto al riconoscimento dello status di filiazione, quello della madre al mantenimento dell’anonimato al momento del parto si pone in posizione preminente.
A diverse conclusioni si deve, invece, addivenire con riferimento al periodo successivo alla morte della madre, in relazione al quale il diritto all'anonimato in oggetto è suscettibile di essere compresso o indebolito, in considerazione della necessità di fornire piena tutela al diritto all'accertamento dello status di filiazione.
La Suprema Corte ha affermato che ogni profilo di tutela dell'anonimato non si esaurisce con la morte della madre, non dovendosi escludere la protezione dell'identità " sociale" costruita in vita da quest’ultima.
Ma con riferimento all'ampiezza del diritto all'accertamento dello status di figlio naturale, nel bilanciamento dei valori di rango costituzionale che si impone all'interprete per il periodo successivo alla morte della madre, l'esigenza di tutela dei diritti degli eredi e discendenti della donna che ha optato per l'anonimato non può che essere recessiva rispetto a quella del figlio che rivendica il proprio status.



Accertamento maternità – Accesso alle informazioni – Interpello – Rif. Leg. artt. 2 e 3 Cost.; art. 28 comma 7, Legge 4 maggio 1983, n. 184; art. 177, comma 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

 

 

autore: Cianciolo Valeria