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Il termine dei tre mesi fissato dall'art. 485 c.c. vale anche per la rinuncia all'eredità  - Tribunale di Parma, sent. 22 luglio 2021

Giovedì, 9 Dicembre 2021
Giurisprudenza | Merito Sezione Ondif di Parma
Tribunale di Parma, sent. 22 luglio 2021 - Giud. Vittoria per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'onere imposto dall'art. 485 cod. civ. al chiamato all'eredità che si trovi nel possesso di beni ereditari di fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia di essa condiziona non solo la facoltà del chiamato di accettare l'eredità con beneficio di inventario ex art. 484 dello stesso codice, ma anche quella di rinunciare all'eredità, ai sensi del successivo art. 519, in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius", dovendo il chiamato, allo scadere del termine stabilito per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice.

 

Successioni - Rinuncia all'eredità - Debiti del de cuius - Decreto ingiuntivo - Minorenne - Rappresentante legale - Rinuncia all'eredità - Autorizzazione del GT - Insussistenza - Invalidità - Rinuncia all'eredità - Chiamati all'eredità - Possesso dei beni ereditari - Obblighi di inventario - Necessità - Rif. Leg. artt. 484, 485, 519 e 749 cod. civ.

autore: Cianciolo Valeria