Termine breve per l'impugnazione dei provvedimenti provvisori. Corte d'Appello di Roma, 12 ottobre 2021
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Nell'ambito di un procedimento di adottabilità di minore, il Tribunale per i Minorenni emetteva un decreto provvisorio con il quale disponeva il collocamento del minore presso una famiglia che aveva dato disponibilità all'adozione.
La reclamante sosteneva che il termine per l'impugnazione sia unico e sia quello di 30 gg. dalla notifica previsto dalla legge, speciale, sulle adozioni e relativo alla sentenza di dichiarazione dello stato di adottabilità, come pure tutti i provvedimenti prodromici e preparatori.
Si costituiva il curatore dei minori eccependo la tardività dell'impugnazione.
Trattandosi di provvedimento cautelare la disciplina è quella uniforme dettata per tutti i provvedimenti cautelari, vale a dire quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento, avvenuta attraverso la comunicazione di cancelleria.
Rif. Leg.: art. 10 l.184/1983; art. 17 l.184/1983; art. 669-terdecies cpc
* Si ringrazia l'avv. Maria Giovanna De Toma per la segnalazione del provvedimento
autore: Fossati Cesare
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