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P.M.A. Il riconoscimento dell'atto straniero non fa venir meno l'estraneità  dello stesso all'ordinamento italiano - Cass. Civ., Sez. I, sent. 23 agosto 2021 n. 23321

Cass. Civ., Sez. I, sent. 23 agosto 2021 n. 23321 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Mercolino per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Sul riconoscimento giuridico del rapporto di filiazione tra il minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed il genitore intenzionale, la Corte EDU ha da tempo affermato che gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento sia ai fini della decisione di autorizzare o meno la predetta pratica che con riguardo alla determinazione degli effetti da ricollegarvi sul piano giuridico, dando atto che è in gioco un aspetto essenziale dell'identità degli individui, ma rilevando che in ordine a tali questioni non vi è consenso a livello internazionale, e ritenendo comunque legittime le finalità di tutela del minore e della gestante, perseguite attraverso l'imposizione del divieto di surrogazione di maternità.
In tema di riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, la compatibilità con l'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 64, comma 1, lett. g), della l. n. 218 del 1995, deve essere valutata non solo alla stregua dei princìpi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui detti princìpi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti e dell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà forma a quel diritto vivente, dal quale non può prescindersi nella ricostruzione della nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell'ordinamento in un determinato momento storico.

 

 Coppie dello stesso sesso - Rettificazione atti stato civile – PMA – Procreazione eterologa –Interesse del minore - Provvedimento giurisdizionale straniero di accertamento del rapporto di filiazione - Rifiuto di trascrizione nei registri dello stato civile -  Rif. Leg. artt. 250, 269 e  449 cod. civ.; artt. 5, 6 e 8 Legge 19 febbraio 2004 n. 40; artt. 29, 30, 42 44 e 95 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; artt. 16 e 65 Legge 31 maggio 1995 n. 218; Legge 20 maggio 2016 n. 76; artt. 2, 3, 24 e 117 Cost.

 

autore: Cianciolo Valeria