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Provvedimenti limitativi o ablativi spettano al giudice del conflitto familiare. Cass. 11 febbraio 2021 n. 3490

Corte di Casszione, sez. VI, Est. Iofrida, Ordinanza 11.02.2021 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Regolamento (facoltativo) di competenza.

La questione riguarda l'operatività del criterio di prevenzione, ovvero la vis attrattiva di cui alla novellata ripartizione di competenze TO-TM in caso di procedimento per provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale, instaurato successivamente a procedimento di separazione.

Il TM aveva ritenuto sussistente la propria competenza poiché il giudizio era stato instaurato su domanda ex art. 330 c.c. formulata dal PMM.

Per i procedimenti ex artt. 330 e 333 c.c., la competenza è attribuita in via generale al tribunale dei minorenni, salvo quando sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex art. 316 c.c., anche in grado di appello, in questo caso spettano sempre al giudice del conflitto familiare.



Rif. Leg.: Art. 43 cpc – art. 38 disp. att. c.c. - L.219/2012 – artt. 330-333 cc



autore: Fossati Cesare