Provvedimenti limitativi o ablativi spettano al giudice del conflitto familiare. Cass. 11 febbraio 2021 n. 3490
Regolamento (facoltativo) di competenza.
La questione riguarda l'operatività del criterio di prevenzione, ovvero la vis attrattiva di cui alla novellata ripartizione di competenze TO-TM in caso di procedimento per provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale, instaurato successivamente a procedimento di separazione.
Il TM aveva ritenuto sussistente la propria competenza poiché il giudizio era stato instaurato su domanda ex art. 330 c.c. formulata dal PMM.
Per i procedimenti ex artt. 330 e 333 c.c., la competenza è attribuita in via generale al tribunale dei minorenni, salvo quando sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex art. 316 c.c., anche in grado di appello, in questo caso spettano sempre al giudice del conflitto familiare.
Rif. Leg.: Art. 43 cpc – art. 38 disp. att. c.c. - L.219/2012 – artt. 330-333 cc
editor: Fossati Cesare
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