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Ratificata la Convezione per il contrasto agli abusi e alle molestie sessuali sul luogo di lavoro

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2021 n. 20, la legge 15 gennaio 2021 n. 4 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.
L’Italia è stato il primo Paese europeo a ratificare la Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro. Il Senato della Repubblica aveva approvato all’unanimità l’autorizzazione alla ratifica e la proposta, partita dall'ex presidente dell'aula di Montecitorio, Laura Boldrin, aveva già avuto il voto unanime favorevole alla Camera dei deputati lo scorso 23 settembre 2020. 

Venerdì, 5 Febbraio 2021
Legislazione | Diritti della persona
Legge 15 gennaio 2021 n. 4 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro Legge 15 gennaio 2021 n. 4 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro

 L'articolo 1 della Convenzione chiarisce il significato delle espressioni "violenze e molestie" e "violenze e molestie di genere" nel mondo del lavoro, fornendone la seguente definizione:

«violenza e molestie»: è l'insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un'unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico. Tale definizione include la violenza e le molestie di genere;

«violenza e molestie di genere» indica la violenza e le molestie nei confronti di persone in ragione del loro sesso o genere, o che colpiscano in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie sessuali.

La Convenzione si applica alla violenza e alle molestie nel mondo del lavoro che si verifichino in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro:

  1. a) nel posto di lavoro, ivi compresi spazi pubblici e privati laddove questi siano un luogo di lavoro;
  2. b) in luoghi in cui il lavoratore riceve la retribuzione, in luoghi destinati alla pausa o alla pausa pranzo, oppure nei luoghi di utilizzo di servizi igienico-sanitari o negli spogliatoi;
  3. c) durante spostamenti o viaggi di lavoro, formazione, eventi o attività sociali correlate con il lavoro;
  4. d) a seguito di comunicazioni di lavoro, incluse quelle rese possibili dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
  5. e) all’interno di alloggi messi a disposizione dai datori di lavoro;
  6. f) durante gli spostamenti per recarsi al lavoro e per il rientro dal lavoro.

In allegato il testo della legge 15 gennaio 2021 n. 4.

 

autore: Cianciolo Valeria