Brevi considerazioni in merito al ricorso straordinario in Cassazione dei provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale. Approfondimenti dottrinali di Francesca Ferrandi
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La questione. La tematica relativa all’ammissibilità del ricorso straordinario in Cassazione dei provvedimenti sulla responsabilità genitoriale, è stata, per molto tempo, risolta negativamente da una consolidata posizione giurisprudenziale1 ferma nel ritenere i provvedimenti in questione non dotati dei caratteri di decisorietà e definitività in senso sostanziale, richiesti, invece, per l’esperibilità del mezzo di cui all’art. 111, comma VII, Cost.
La questione. La tematica relativa all’ammissibilità del ricorso straordinario in Cassazione dei provvedimenti sulla responsabilità genitoriale, è stata, per molto tempo, risolta negativamente da una consolidata posizione giurisprudenziale1 ferma nel ritenere i provvedimenti in questione non dotati dei caratteri di decisorietà e definitività in senso sostanziale, richiesti, invece, per l’esperibilità del mezzo di cui all’art. 111, comma VII, Cost.
Simile negazione, trovava, poi, riscontro nella pretesa di ricondurre tutti i provvedimenti riguardanti i figli all’interno dell’area della giurisdizione volontaria, dal momento che a tale inquadramento sistematico faceva da contraltare la non attitudine al giudicato e il correlato regime di stabilità ridotta, quale quello di cui alla disposizione dell’art. 742 c.p.c.2
1 Cass., sez. unite, 15 luglio 2003, n. 11026, in Giur. it., 2004, 1162; in senso conforme cfr. Cass., 14 maggio 2010, n. 11756, in CED Cassazione, 2010.
2 Cfr. CECCHELLA, Diritto e processo nelle controversie familiari e minorili, Bologna, 2018, 221.
Brevi considerazioni in merito al ricorso straordinario in Cassazione dei provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale. Approfondimenti dottrinali di Francesca Ferrandi |
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La questione. La tematica relativa all’ammissibilità del ricorso straordinario in Cassazione dei provvedimenti sulla responsabilità genitoriale, è stata, per molto tempo, risolta negativamente da una consolidata posizione giurisprudenziale1 ferma nel ritenere i provvedimenti in questione non dotati dei caratteri di decisorietà e definitività in senso sostanziale, richiesti, invece, per l’esperibilità del mezzo di cui all’art. 111, comma VII, Cost.
La questione. La tematica relativa all’ammissibilità del ricorso straordinario in Cassazione dei provvedimenti sulla responsabilità genitoriale, è stata, per molto tempo, risolta negativamente da una consolidata posizione giurisprudenziale1 ferma nel ritenere i provvedimenti in questione non dotati dei caratteri di decisorietà e definitività in senso sostanziale, richiesti, invece, per l’esperibilità del mezzo di cui all’art. 111, comma VII, Cost.
Simile negazione, trovava, poi, riscontro nella pretesa di ricondurre tutti i provvedimenti riguardanti i figli all’interno dell’area della giurisdizione volontaria, dal momento che a tale inquadramento sistematico faceva da contraltare la non attitudine al giudicato e il correlato regime di stabilità ridotta, quale quello di cui alla disposizione dell’art. 742 c.p.c.2
1 Cass., sez. unite, 15 luglio 2003, n. 11026, in Giur. it., 2004, 1162; in senso conforme cfr. Cass., 14 maggio 2010, n. 11756, in CED Cassazione, 2010.
2 Cfr. CECCHELLA, Diritto e processo nelle controversie familiari e minorili, Bologna, 2018, 221.
editor: Zadnik Francesca
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