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Permesso ai figli di praticare e frequentare le celebrazioni religiose dell'altro genitore - Tribunale di Pesaro, 9 luglio 2020

Permesso ai figli di praticare e frequentare le celebrazioni religiose dell’altro genitore

Venerdì, 28 August 2020
Giurisprudenza | Merito Sezione Ondif di Pesaro
Tribunale di Pesaro, 9 luglio 2020 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel caso di specie il Giudice decidendo sulla richiesta di una madre di revisione delle disposizioni di affidamento della figlia con la revoca del divieto, ha consentito la frequentazione delle riunioni dei Testimoni di Geova (credo al quale apparteneva la ricorrente).
Si rammenta che in tema di affidamento dei figli secondo la giurisprudenza di legittimità, il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissare le relative modalità, in caso di conflitto genitoriale, è quello del superiore interesse della prole, stante il preminente diritto del minore ad una crescita sana ed equilibrata. Ciò può comportare anche l'adozione di provvedimenti — quali, nella specie, il divieto di condurre il minore agli incontri della confessione religiosa abbracciata dal genitore dopo la fine della convivenza — contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, laddove possano esservi conseguenze pregiudizievoli per il figlio.
Tuttavia, la possibilità di adottare simili provvedimenti restrittivi, non può essere disposta dal giudice sulla base di una astratta valutazione delle religioni cui aderiscono i genitori e che esprima un giudizio di valore precluso all'autorità giudiziaria dal rilievo costituzionale e convenzionale europeo del principio di libertà religiosa.

 Affidamento dei figli – Rif. Leg. art 337 quinquies c. c

autore: Cianciolo Valeria